Provvidenze economiche a favore degli invalidi civili: assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza.
Premessa
Gli istituti in questione nel corso di questo quinquennio non hanno subito modifiche sostanziali da un punto di vista legislativo se si eccettua la definitiva introduzione del principio della valutazione del solo reddito del beneficiario ai fini della concessione della pensione di inabilità 100% e l’intervento della Corte Costituzionale in materia di estensione dell’indennità di accompagnamento agli extra comunitari.
Novità ulteriori hanno riguardato sia i presupposti di calcolo reddituale per le pensioni di inabilità e l’assegno mensile di invalidità civile sia le linee guida dettate dall’INPS in materia di individuazione dei presupposti medico-legali dell’indennità di accompagnamento nonché del presupposto del cosiddetto “mancato ricovero”.
1.Requisito reddituale delle pensioni di inabilità totale 100%. Indennità di frequenza e indennità di accompagnamento al compimento del 18° anno di età.
Dopo alcune sentenze della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Sez. lavoro n. 4677/2011), con circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, l’INPS ha dettato disposizioni ai propri uffici periferici affinchè, a partire dal 1° gennaio 2013 ai fini della concessione della pensione di inabilità totale per gli invalidi civili, nel limite di reddito fosse computato sia quello del beneficiario che del coniuge.
A seguito delle posizioni assunte dalle Associazioni di categoria, l’Istituto, con messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013, era ritornato sui propri passi, ribadendo il criterio da sempre seguito del computo del solo reddito del beneficiario.
Il legislatore è intervenuto sulla questione con l’articolo 10 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito nella legge n. 99 del 9 agosto 2013.
Col quinto comma del citato articolo è stato disposto che: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
Al comma successivo è stato precisato che tale disposizione “…si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”.
L’articolo 25 del decreto legge n. 90/2014, ai commi 5 e 6 ha dettato particolari disposizioni in materia di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza.
Come è noto, fino ad oggi, un minore titolare di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età doveva sottoporsi, a domanda, ad una nuova valutazione dell’invalidità. In mancanza subiva la revoca dell’indennità e non otteneva il beneficio della pensione che gli sarebbe spettata come maggiorenne.
Il sesto comma della legge citata prevede che il minore titolare dell’indennità di accompagnamento, al compimento del 18° anno di età, continua a godere della stessa nonché acquisisce il diritto alla pensione di inabilità totale su semplice presentazione di domanda in via amministrativa e senza sostenere una nuova visita.
Per i minori, titolari di indennità di frequenza, il quinto comma prevede che, previa presentazione di domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, gli stessi ottengono in via provvisoria, a partire dal 18° anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (assegno o pensione). Al raggiungimento della maggiore età saranno sottoposti ad accertamento sanitario per la verifica della sussistenza delle condizioni per continuare a beneficiare delle pensioni, dell’assegno ed eventualmente dell’indennità di accompagnamento spettanti.
L’INPS, con circolare n. 10 del 23/01/2015, ha dettato disposizioni interpretative ed organizzative delle norme introdotte dalla legge n. 114/2014 (decreto semplificazioni).
2.Disabili extra comunitari, indennità di accompagnamento, pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità civile
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, è intervenuta per dichiarare nuovamente l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80 comma 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina il diritto alla indennità di accompagnamento del figlio minore o all’indennità di accompagnamento di persona maggiorenne al possesso della carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
Dice la Corte che “in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti, vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quindi, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza alle famiglie – tutti di rilievo Costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’articolo 2 della Costituzione – al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presiedono – e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo …… nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato e in modo non episodico, come nei casi di specie. La normativa impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dalla indennità di accompagnamento ….”.
La sentenza in questione fa seguito ad altre già emanate in termini di accesso a prestazioni di assistenza sociale per i cittadini extracomunitari e in particolare alla n. 187/2010, n. 11 del 2009 e n. 324 del 2011 in cui è stato affermato il principio del diritto alla pensione di inabilità e all’assegno ordinario di invalidità civile per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti anche se sprovvisti del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
In tali decisioni, secondo la Corte, è manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza sul territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un determinato reddito.
3.Nuovi criteri di computo del reddito per assegno mensile e pensione di inabilità
Con l’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il Parlamento ha dettato disposizioni relative alle modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito.
I criteri applicativi e le disposizioni operative sono contenute nel messaggio INPS n. 66171/2009 e nella circolare dell’Istituto n. 62 del 22 aprile 2009. Secondo tali disposizioni per gli assegni e le pensioni di invalidità civile, in sede di prima liquidazione, deve essere considerato il reddito dell’anno in corso, dichiarato dall’interessato in via presuntiva e cioè il reddito relativo all’anno solare nel quale cade la decorrenza di suddetti benefici.
Tale reddito presuntivo è sottoposto a verifica sulla base della dichiarazione, che l’interessato deve comunicare all’INPS entro il 30 giugno di ciascun anno, relativa ai redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente.
Tale comunicazione rileva sia ai fini dell’accertamento dell’effettivo diritto a ricevere la pensione o l’assegno corrisposto nell’anno di decorrenza della prestazione e fino al 30 giugno dell’anno successivo, sia ai fini dell’accertamento del diritto alle medesime prestazioni economiche per il periodo dal 1° luglio (successivo alla dichiarazione all’INPS del 30 giugno) al 30 giugno dell’anno successivo.
In caso di mancata presentazione del modello entro il termine del 30 giugno, l’INPS provvede ad inviare, mediante lettera raccomandata A.R., un sollecito di adempimento dell’obbligo o di comunicazione. Se l’interessato non adempie entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, la corresponsione della prestazione è sospesa a decorrere dal rateo di ottobre.
Se invece la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno dell’anno seguente, la prestazione economica è ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, ovviamente sussistendone i presupposti reddituali.
Nel caso di presentazione delle dichiarazione oltre il 30 giugno dell’anno successivo, la prestazione è erogata previa verifica della sussistenza del diritto e senza corresponsione degli arretrati.
4.Nuovi criteri interpretativi dei presupposti della indennità di accompagnamento
4.1.I presupposti medico-legali.
Con la nota interna del 20 settembre 2010 il Coordinamento generale medico legale dell’INPS è intervenuto a precisare, in modo restrittivo, i presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Questo il quadro delineato: “l’indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui confronti sia accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…. (al fine di individuare tali concetti) è opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l’impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell’aiuto dell’accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all’indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio. Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell’espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare. Il prendere in considerazione le attività extradomiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l’ambito medico legale. Si ricorda che il dettato legislativo prevede la necessità di una assistenza continuativa da parte di terzi per il concretizzarsi del requisito medico legale; si intende che la dizione “continuativa” rimanda ad una assistenza che si esplica nell’arco della intera giornata e non solo in saltuari momenti. In analogia a quanto precisato per l’impossibilità alla deambulazione autonoma, l’impossibilità dell’espletamento autonomo degli atti quotidiani della vita rimanda a condizioni cliniche non dinamiche, non suscettibili di miglioramenti terapeutici o di tipo riabilitativo e, quindi, irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio; in tal senso la prescrizione di terapie che prevedano un termine temporale configura, per lo più, un contesto clinico mutevole le cui ripercussioni funzionali non possono definirsi “permanenti”.
Utile punto di riferimento sono le scale ADL (specialmente nell’indicare le funzioni basali da prendere in considerazione: lavarsi, vestirsi, spostarsi, continenza sfinterica e autonomia in toilette, alimentazione) e IADL (enfatizzando le funzioni più elementari quali l’assunzione dei farmaci e la preparazione dei pasti) rifuggendo però da schematismi. Si ricorda, infatti, che i suddetti strumenti nascono in ambiente fisiatrico e derivano, oltre che da una attenta raccolta anamnestica, anche da una diretta e prolungata osservazione. Suscita perplessità, dal punto di vista medico legale, la traslazione tout court di punteggi di non autosufficienza, ottenuti semplicemente con il colloquio anamnestico e non corroborati da adeguata documentazione clinico-strumentale, in indennità di accompagnamento. A tal proposito sembrano di maggiore affidabilità strumenti quali l’indice di Barthel o l’indice di Katz utilizzati in ambiente fisiatrico. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la valutazione dei decadimenti cognitivi, laddove vengano tradotti meccanicamente in giudizi medico legali punteggi ottenuti mediante MMSE. In ambito clinico e successivamente in ambito medico legale, una diagnosi di decadimento cognitivo e la relativa stadi azione comportano, al di là dei casi conclamati, una attenta indagine supportata da moderni strumenti scientifici (quali indagini neuro radiologiche, batteria di test neuropsicologici standardizzati, Pet…). Sembra opportuno in questi casi ricorrere a competenze specialistiche appropriate da identificare, a nostro avviso, in quelle neurologiche o neuropsicologiche. Un richiamo al necessario rigore medico legale è indispensabile, visti i profili di responsabilità del medico citati in premessa, per le malattie psichiatriche. L’ambito psichiatrico comporta, infatti, numerose difficoltà; ad esempio la non ancora raggiunta uniformità di linguaggio circa le diagnosi, l’uso di termini desuete nella tabella del D.M. 5 febbraio 1992, la frequente ambiguità della documentazione clinica allegata. Sarà cura del medico attenersi strettamente all’obiettività rilevata, con l’eventuale ausilio specialistico, avvalendosi delle informazioni attendibili ottenute circa la terapia in atto, il livello di funzionamento globale così come delineato nella scala del DSM IV, la testistica modernamente accreditata.”
Di particolare interessa è la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25255/2014 sull’indennità di accompagnamento per i disabili psichici.
Dopo una interessante ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul tema, la Corte così conclude: “in siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nel’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l’incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro accadimento attestare di per se la necessità di una effettiva assistenza giornaliera) Cas. 11/09/2003 n. 13362”.
4.2.Indennità di accompagnamento e ricovero in istituto.
L’INPS con il messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011 è intervenuto sull’istituto del “non ricovero in istituti” del disabile grave ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento.
Di seguito i punti affrontati e le soluzioni offerte.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.
Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.
Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico.
In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale.
Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.
Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica
Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile.
Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.
Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia o che necessitano di un periodo di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso.
Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare.
La degenza in Hospice, per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.
Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.
Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto.
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123) (GU n.150 del 28-6-2013 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
….omissis……
Art. 10
(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)
1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall’articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione. 2. All’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita’ che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.” ((2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all’iscrizione nel relativo albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all’iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la “Quota A” del Fondo di previdenza generale gestito dall’ente di previdenza di cui all’elenco A, nono capoverso, annesso al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. L’ammontare del contributo e le modalita’ del versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell’ente di cui al primo periodo, tenendo conto della capacita’ reddituale degli interessati. Per le finalita’ di cui al presente comma, l’ente puo’ favorire l’iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d’onore. Dall’applicazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita’ di cui all’articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l’INAIL provvede a fornire all’INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attivita’ ai fini delle conseguenti regolazioni contabili. 4. L’INPS provvede alle attivita’ di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 5. All’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, e’ inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte». 6. La disposizione del settimo comma dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita’ in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5. 7. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: “diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale” sono inserite le seguenti: “, delle politiche sociali e per le non autosufficienze”. 7-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e’ incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
….omissis……
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)(GU n.144 del 24-6-2014 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
….omissis……
Art. 25
(Semplificazione per i soggetti con invalidita’)
….omissis……
5. Ai minori gia’ titolari di indennita’ di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta’, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta’, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. 6. Ai minori titolari dell’indennita’ di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennita’ di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennita’ di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche’ ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta’((…)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. ((6-bis. Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita’ conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita’, e’ di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )).
….omissis……
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.(GU n.304 del 31-12-2008 )
note:Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
….omissis……
Art. 35
Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche
….omissis……
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e’ quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
….omissis……